Diritto istruzione
Diritto all’istruzione dei minori irregolari
L’art. 38 del D.Lgs 286/98 e l’art. 45 del D.P.R. 394/1999 stabiliscono l’obbligo scolastico e garantiscono il diritto all’istruzione dei minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità del soggiorono, alla pari con i cittadini italiani.
La legge 94/2009 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs 286/98 limitando il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno alle sole “prestazioni scolastiche obbligatorie” aprendo un acceso confronto sul significato di “prestazioni scolastiche obbligatorie” L’interpretazione più favorevole allo studente straniero è quella secondo cui sussiste un diritto all’istruzione e alla formazione, dalla scuola dell’infanzia fino al termine del ciclo di studi, anche dopo il compimento della maggiore età, qualora il percorso sia stato intrapreso prima dei diciotto anni. Tuttavia occorre tener presente che nell’attuale quadro normativo non tutte le Pubbliche Amministrazione potrebbero optare per l’interpretazione più restrittiva con la conseguenza che in alcuni luoghi i minori non regolarmente soggiornanti potrebbero vedersi limitato il diritto all’istruzione a partire dalle scuole primarie solo fino al compimento dei diciotto anni, con la conseguneza ad es. di non poter frequentare la scuola materna o non poter concludere il ciclo di studi già avviato e conseguire il diploma.