Minori accompagnati e non
Minori accompagnati e non accompagnati
Minori accompagnati
Per minori accompagnati si intendono, oltre a ai minori conviventi con i genitori, i minori conviventi con parenti entro il 4° grado, i minori affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (affidamento giudiziale o consensuale) e i minori sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Codice.
Minori non accompagnati
Un minore straniero si considera non accompagnato quando si trova in territorio italiano “privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:
- al Comitato per i minori stranieri (Dlgs. 286/98, art. 33; D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5) affinché verifichi la presenza dei familiari del minore nel paese di origine o in paesi terzi, e la disponibilità delle autorità del paese d’origine ad assumere l’affidamento del minore e decida se sia nell’interesse del minore restare in Italia o essere inserito in un programma di rimpatrio assistito;
- al Tribunale per i minorenni, affinché valuti l’esistenza dello stato di abbandono e in caso di affidamento giudiziale disponga l’affidamento;
- all’ufficio del Giudice Tutelare, affinché ratifichi l’affidamento disposto dai servizi sociali in caso di affidamento consensuale o apra la tutela e nomini una persona legalmente responsabile (tutore) per il minore.
Di fatto, una volta disposto l’affidamento o aperta la tutela, il minore non accompagnato diventa tecnicamente minore accompagnato.






















