Cittadinanza
Cittadinanza
di Manuela Spadaro
L’attribuzione della cittadinanza in Italia è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori.
Se il genitore è ignoto, apolide o non trasmette la propria cittadinanza
La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da stranieri soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori.
Cittadinanza italiana da genitore che l’acquisisce
Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana.
Cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni
Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia da almeno uno dei genitori regolarmente soggiornante e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile (Anagrafe) entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
Una recente circolare del Ministero dell’Interno raccomanda di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterotta, stabilendo che – in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica – possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici o scolastici.






















